Alla presente degli allergeni, il regolamento CE 1169/2011 stabilisce all’art.9 che ,
‘ QUALSIASI INGREDIENTE O COADIUVANTE TECNOLOGICO ELENCATO NELL’ALLEGATO II O DERIVATO DA UNA SOSTANZA O UN PRODOTTO ELENCATO IN DETTO ALLEGATO CHE PROVOCHI ALLERGIE O INTOLLERANZE USATO NELLA PREPARAZIONE DI UN ALIMENTO E ANCORA PRESENTE NEL PRODOTTO FINITO, ANCHE SE IN FORMA ALTERATA’,
Debba obbligatoriamente essere indicato in etichetta. Inoltre l’art. 44 stabilisce che la fornitura delle indicazioni di cui all’art.9 P.1 L.C è obbligatoria.
Sarà cura del gestore/operatore far si che tutte queste informazioni siano messe a disposizione del consumatore, INDIVIDUANDO LE MODALITà A LUI Più CONSONE ED IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’. Indicando ad esempio nel menù, per ciascuna pietanza, l’elenco degli allergeni presenti ovvero individuando un cartellone illustrativo a disposizione dei clienti.
Documentazione fornita in 5 lingue.
